Riforma doganale dell’UE 2026: cosa è cambiato per gli “ retailers ” europei

Eric
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Pubblicato il
21 settembre 2026
Aggiornato il
21 settembre 2026
Claisy Man riceve una scatola

Nel 2024, sono entrati nell’Unione europea oltre 4,6 miliardi di pacchi di valore inferiore a 150 euro, di cui circa il 91% proveniente dalla Cina. Questo flusso ha messo a dura prova le amministrazioni doganali e ha distorto la concorrenza a scapito dei venditori con sede nell’Unione. La risposta europea è in vigore dal 1° luglio 2026 e non si limita a un'imposta supplementare.

Per un sito di e- retailer e europeo, tre aspetti sono cambiati contemporaneamente: il costo di ingresso di un pacco nell’Unione, la ripartizione della responsabilità doganale tra venditore, piattaforma e cliente, e il livello di rigorosità richiesto per i dati dichiarati. Questa guida fa il punto della situazione al 14 settembre 2026, sia per le importazioni che per le esportazioni, e si conclude con un aspetto che pochi articoli trattano: il rapporto tra il valore dichiarato in dogana e il valore che è effettivamente possibile recuperare in caso di sinistro.

L'essenziale in 30 secondi

Da ricordare se avete solo un minuto:

  • L'esenzione dai dazi doganali di 150 euro è stata abolita a partire dal 1° luglio 2026, in applicazione del regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell'11 febbraio 2026.
  • Essa è sostituita, a titolo transitorio e fino al 1° luglio 2028, da un dazio forfettario di 3 euro calcolato per categoria di articolo e non per collo.
  • Il 3 settembre 2026 il Consiglio ha dato la sua approvazione definitiva alla revisione del codice doganale dell'Unione. Le piattaforme di vendita online con sede al di fuori dell'UE sono ora considerate importatori delle merci che vendono nell'Unione.
  • Entro il 1° novembre 2026 verrà introdotto un canone europeo di gestione. Il suo importo sarà stabilito dalla Commissione prima della sua applicazione da parte degli Stati membri e non è ancora stato reso pubblico.
  • Le spedizioni B2B e quelle di valore superiore a 150 euro non rientrano nella tariffa forfettaria e rimangono soggette alla tariffa doganale standard.
  • Le imposte nazionali istituite nel 2026 da Francia, Italia e Romania sono destinate a essere sostituite dal regime unico europeo.

Il calendario completo della riforma

La riforma non si gioca su una singola data, ma su una sequenza di nove scadenze, tre delle quali sono ancora da venire. La tabella sottostante funge da riferimento per la pianificazione.

Calendario della riforma doganale europea per l'e-commerce
DataMisuraChi è interessatoImpatto operativo
01/01/2026 Spese di gestione nazionali in Italia (2 €) e in Romania (25 RON) Spedizioni di modesto valore importate in questi due paesi Inizio del mosaico nazionale dei canoni
11/02/2026 Adozione del regolamento (UE) n. 2026/382 Tutte le spedizioni con un valore intrinseco pari o inferiore a 150 € Base giuridica della cessazione della franchigia
01/03/2026 Tassa francese sui piccoli pacchi, 2 € perarticolo: sospesa Pacchi provenienti da paesi extra-UE destinati alla Francia Sospesa dal 1° luglio 2026
26/03/2026 Accordo politico tra Consiglio e Parlamento sulla riforma della normativa doganale Piattaforme, importatori, trasportatori Definito il quadro generale della riforma
01/07/2026 Fine della franchigia di 150 € e tariffa forfettaria di 3 € per categoriadi articolo. In vigore Vendite a distanza di beni importati, pacchi di valore pari o inferiore a 150 € Ogni pacco è soggetto a imposta, indipendentemente dal suo valore
3 settembre 2026 Via libera definitivo del Consiglio al nuovo codice doganale dell'Unione. Approvato Piattaforme di vendita online con sede al di fuori dell'UE Qualifica di importatore, sanzioni fino al 6% del valore annuale delle importazioni
01/11/2026 Canone europeo di gestione e identificativi univoci obbligatori per i prodotti Piccole spedizioni provenienti dal commercio a distanza Riga di costo aggiuntivo, importo stabilito dalla Commissione prima dell’applicazione
01/07/2028 EU Customs Data Hub obbligatorio per il commercio elettronico retailers e piattaforme di vendita Fine del regime transitorio, ritorno alla tariffa doganale effettiva
01/03/2034 L'EU Customs Data Hub è obbligatorio per tutti gli operatori L'insieme degli importatori e degli esportatori Sportello unico doganale europeo generalizzato

Fonti: regolamento (UE) n. 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, comunicati del Consiglio dell’Unione europea dell’11 febbraio, del 26 marzo e del 3 settembre 2026, decreto n. 2026-589 del 3 luglio 2026. Dati aggiornati al 14 settembre 2026.

Cosa prevede esattamente il regolamento (UE) n. 2026/382

Il testo, adottato dal Consiglio l'11 febbraio 2026, abroga il capitolo del regolamento (CE) n. 1186/2009 che disciplinava l'esenzione per le spedizioni di valore intrinseco inferiore o pari a 150 euro. Tale esenzione riguardava esclusivamente i dazi doganali: l’IVA all’importazione, invece, era già dovuta su tutte le spedizioni a partire dalla riforma dello sportello unico IOSS del luglio 2021. La novità del 2026 non è quindi di natura fiscale, ma doganale.

Un forfait per categoria tariffaria, non per pacco

Il dazio transitorio di 3 euro viene applicato su ogni riga dell’articolo, ovvero su ogni codice del sistema armonizzato a 6 cifre distinto presente nella spedizione. Il meccanismo è controintuitivo e merita di essere integrato nelle vostre simulazioni dei costi: un pacco da 40 euro contenente cinque articoli di categorie diverse è soggetto a 15 euro di dazi, mentre un pacco da 140 euro contenente un solo articolo ne è soggetto solo a 3. È la composizione del carrello, non il suo valore, a determinare l’importo dei dazi.

Il regime forfettario si applica alle vendite a distanza di beni importati, spediti da un paese terzo a un cliente situato nell'Unione, in particolare quando il venditore è registrato presso l'IOSS. Le spedizioni tra operatori commerciali e quelle di valore superiore a 150 euro continuano a essere trattate in base alla tariffa doganale effettiva, a seconda della loro classificazione e della loro origine.

Un regime transitorio, non un regime definitivo

Il forfait è esplicitamente una soluzione provvisoria. Dovrà rimanere in vigore fino al 1° luglio 2028, data in cui la piattaforma europea dei dati doganali dovrà consentire di applicare la tariffa effettiva a ogni spedizione, indipendentemente dal suo valore. In altre parole, gli operatori che oggi basano la propria strategia di prezzo su un forfait di 3 euro dovranno rivedere tale strategia tra due anni, questa volta sulla base di una tariffa variabile a seconda del prodotto e dell’origine.

Da notare dal punto di vista finanziario: i dazi vengono riscossi a livello europeo e l’Unione ne versa il 25% allo Stato membro che riceve e sdoganare il pacco. Si tratta di un dettaglio per il mittente, ma spiega perché gli Stati che ospitano i grandi hub logistici abbiano sostenuto il calendario accelerato.

Quanto costa realmente: due esempi con cifre concrete

Gli ordini di grandezza sono più eloquenti dei principi. I calcoli riportati di seguito includono volutamente solo il canone forfettario, al fine di isolare l'effetto della riforma.

Caso 1: un pacco del valore di 45 euro contenente quattro articoli

Prima del 1° luglio 2026, questa spedizione entrava in paese senza alcun dazio doganale, pur rimanendo dovuta l’IVA all’importazione. Da allora, è soggetta a quattro volte 3 euro, ovvero 12 euro di dazi, ai quali si aggiungono l’IVA e le spese di sdoganamento del vostro corriere. Su un carrello da 45 euro, i soli oneri doganali rappresentano più di un quarto del valore della merce. È proprio questo effetto soglia a penalizzare maggiormente i carrelli composti da numerosi articoli di piccolo valore.

Caso 2: una spedizione B2B del valore di 900 euro

Non rientra nel campo di applicazione del forfait. È soggetto alla tariffa doganale effettiva, calcolata in base alla classificazione tariffaria e all’origine delle merci, come prima della riforma. Molti spedizionieri professionali hanno creduto di essere interessati dalla tariffa di 3 euro e hanno accantonato un onere che in realtà non li riguarda. È vero anche il contrario: tali spedizioni rimangono soggette ai controlli rafforzati e agli obblighi dichiarativi che, invece, si applicano a tutti.

A partire da novembre, al caso 1 dovrà essere aggiunta la tassa europea di gestione, il cui importo non è ancora stato stabilito. Se l’ipotesi di 2 euro per articolo dovesse confermarsi, lo stesso pacco passerebbe da 12 a 20 euro di oneri doganali. Aggiorneremo questo articolo non appena verrà pubblicato l’importo ufficiale.

3 settembre 2026: le piattaforme diventano importatori

Si tratta dell’aspetto meno discusso della riforma, ma probabilmente quello più determinante. Il 3 settembre 2026 il Consiglio ha dato il via libera definitivo alla revisione del codice doganale dell’Unione, presentata come la riforma più completa del quadro doganale europeo degli ultimi decenni. Il Parlamento europeo dovrà approvare il testo definitivo nel corso del mese di settembre, prima della firma e della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il trasferimento di responsabilità

Il testo chiarisce che le piattaforme di commercio elettronico non europee che vendono nell’Unione sono considerate importatori delle merci. Sono quindi esse, e non più il consumatore finale, a essere responsabili dell’espletamento delle formalità doganali e del pagamento dei dazi. Per un venditore europeo, ciò modifica i rapporti con i marketplace su cui è presente: gli oneri doganali non sono più un aspetto trascurato nei contratti.

Un regime sanzionatorio che fa davvero male

La riforma istituisce un sistema di sanzioni specifico per gli operatori del commercio elettronico inadempienti. Le violazioni più gravi possono comportare multe fino al 6% del valore annuale delle importazioni dell’azienda relative all’anno precedente, la revoca di alcuni privilegi doganali e persino restrizioni all’accesso alle piattaforme online. Se rapportato al fatturato di un importatore di grandi volumi, l’ordine di grandezza non è affatto simbolico.

Un’autorità doganale europea a Lille

Il testo istituisce una nuova agenzia europea decentralizzata incaricata di coordinare la governance dell’unione doganale. Questa autorità doganale dell'Unione avrà sede a Lille e inizierà la propria attività nel 2027. Analizzerà i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni centralizzati nell'EU Customs Data Hub, aiuterà gli Stati membri a identificare le spedizioni a più alto rischio e definirà le aree di controllo prioritarie.

L'uso del data hub diventerà obbligatorio per le imprese di commercio elettronico il 1° luglio 2028, e successivamente per tutti gli operatori il 1° marzo 2034. Nel frattempo, una nuova categoria di operatori di fiducia, i «trust and check traders», potrà far circolare le proprie merci nell’Unione senza l’intervento attivo delle dogane, a condizione di fornire informazioni complete sui movimenti e sulla conformità dei propri prodotti. Si tratta del lato positivo della riforma, che merita di essere preso in considerazione fin da ora se i vostri volumi lo giustificano.

Per dare un'idea delle dimensioni: nel 2025, 2.200 uffici doganali e 84.000 agenti hanno riscosso quasi 31 miliardi di euro di dazi e gestito circa 6 miliardi di pacchi provenienti dal commercio elettronico, di cui oltre il 90% dalla Cina.

1° novembre 2026: il canone europeo di gestione

La prossima scadenza concreta è tra meno di due mesi. Entro il 1° novembre 2026 dovrà essere introdotta una tassa di gestione a livello dell'Unione, la cosiddetta «Union Handling Fee», per coprire i costi crescenti legati al monitoraggio dei piccoli pacchi. Si tratta di una misura giuridicamente distinta dall'abolizione della franchigia: non è un dazio doganale, bensì una tassa per il servizio reso.

Un aspetto importante da tenere presente nelle vostre previsioni: l’importo non è ancora noto. La Commissione deve stabilirlo prima che gli Stati membri inizino ad applicarlo, sulla base dei costi minimi sostenuti dalle autorità doganali per il trattamento delle merci. Nella stampa specializzata circola ampiamente una cifra indicativa di 2 euro, ma finora nessun atto ufficiale l’ha confermata. Qualsiasi simulazione del costo di consegna che oggi includa 2 euro come dato certo si basa su un'ipotesi e deve essere presentata come tale a livello interno.

Il novembre 2026 introduce un secondo obbligo, spesso trascurato: l'uso di identificativi univoci per i prodotti, applicato su base volontaria dal 1° luglio 2026, diventa obbligatorio. Tali identificativi devono migliorare la gestione del rischio, facilitare l’applicazione dei divieti e delle restrizioni e consentire di estendere i controlli oltre la singola spedizione, in modo da coprire l’insieme delle merci che presentano un profilo di rischio simile. In pratica, il vostro catalogo prodotti diventa un documento doganale.

Il mosaico nazionale si sta ricomponendo

Tra gennaio e giugno 2026, diversi Stati membri hanno preso l’iniziativa introducendo le proprie tariffe, creando un mosaico difficile da gestire per gli operatori che operano in più paesi. L’Italia e la Romania hanno introdotto, a partire dal 1° gennaio 2026, delle spese di gestione pari rispettivamente a 2 euro e 25 lei. La Francia ha seguito l’esempio il 1° marzo 2026 con una tassa sui piccoli pacchi di 2 euro per articolo, applicabile alle spedizioni extra-UE di valore inferiore a 150 euro.

Questa tassa francese è rimasta in vigore per quattro mesi. È stata sospesa a partire dal 1° luglio 2026, in base al decreto n. 2026-589 del 3 luglio 2026 che sancisce l’entrata in vigore del dispositivo europeo che la sostituisce. La logica è ormai chiara: il livello europeo assorbe le iniziative nazionali e il canone di novembre è destinato a diventare l’unico prelievo di gestione applicato in modo uniforme nei 27 Stati membri.

Un avvertimento, però. Le spese di sdoganamento fatturate dai corrieri e dagli agenti doganali, invece, non sono disciplinate da alcuna normativa europea e non vengono eliminate. Si aggiungono alla tariffa forfettaria, all’IVA e alla futura tassa. Verificate il listino prezzi del vostro corriere prima di concludere che il costo finale aumenti solo di 3 euro.

Per quanto riguarda le esportazioni: anche i mercati di destinazione si stanno chiudendo

Un'retailer e europea che vende al di fuori dell'Unione subisce la stessa dinamica, ma in senso inverso. Il principio della soglia de minimis, che consentiva a una spedizione di modesto valore di entrare senza dazi né formalità onerose, sta venendo meno ovunque.

Stati Uniti

L'esenzione di 800 dollari è sospesa per tutti i paesi di origine a partire dal 29 agosto 2025. Nel giugno 2026, l’amministrazione doganale statunitense ha inserito tale sospensione nella propria normativa per le spedizioni in arrivo con qualsiasi modalità diversa dalla rete postale internazionale, con effetto dal 24 giugno 2026. Conseguenza per un venditore europeo: ogni spedizione verso gli Stati Uniti diventa un’importazione formale, con classificazione tariffaria a 10 cifre, origine documentata e dazi dovuti indipendentemente dal valore.

Regno Unito

L'esenzione doganale di 135 sterline per le importazioni di modesto valore sarà abolita. Il 13 luglio 2026 il governo britannico ha pubblicato la sintesi della consultazione, e la misura entrerà in vigore con decreto entro ottobre 2028. La soglia rimane quindi applicabile nel breve termine, ma qualsiasi strategia di prezzo basata sulla sua permanenza dovrà essere rivista.

La conclusione operativa è la stessa su entrambi i lati del confine: i dati prodotti, la descrizione commerciale e l'origine diventano elementi di conformità. Gli operatori con denominazioni vaghe, codici tariffari approssimativi o valori sistematicamente vicini alle soglie diventano automaticamente oggetto di controlli mirati.

L'angolo cieco: valore dichiarato in dogana e valore assicurato

È proprio su questo punto che riscontriamo il maggior numero di errori costosi, e la riforma non fa che aggravare ulteriormente la situazione.

Il riflesso di sottostimare è una trappola a doppio effetto

Quando il costo di ingresso di un pacco aumenta, cresce di pari passo la tentazione di sottostimare il valore dichiarato. Si tratta di un errore di calcolo su due fronti. Innanzitutto dal punto di vista doganale: la sottovalutazione e la suddivisione artificiale delle spedizioni sono proprio le pratiche che la riforma intende eliminare, e le incongruenze tra descrizione commerciale, codice tariffario e prezzo dichiarato figurano tra i primi criteri di selezione per i controlli.

Per quanto riguarda poi l’assicurazione, e questa è la parte che spesso si trascura: il risarcimento è limitato al valore da voi dichiarato. Una spedizione il cui valore effettivo è di 600 euro ma che è stata dichiarata a 150 euro non darà mai luogo a un risarcimento superiore a 150 euro. Avete risparmiato qualche euro di dazi rinunciando a 450 euro di copertura. Tre documenti devono riportare lo stesso importo: la fattura commerciale, la dichiarazione doganale e la dichiarazione di valore trasmessa al vostro assicuratore.

Perché anche il rischio fisico aumenta

La riforma moltiplica i punti di attrito: dichiarazioni più dettagliate, controlli più mirati, blocchi in magazzini doganali, deviazioni dei flussi verso altri hub europei. Ciascuna di queste fasi comporta ulteriori operazioni di movimentazione, stoccaggio e tempi di attesa. Eppure, statisticamente, gli smarrimenti, i " rubato " e i danni si verificano nei punti di trasbordo, non lungo il percorso diretto.

Cosa copre la responsabilità del vettore e cosa non copre

La responsabilità legale di un vettore è limitata al peso, non al valore. Nel trasporto stradale internazionale, la convenzione CMR limita il risarcimento a 8,33 DSP per chilogrammo, pari a circa 10 euro per chilogrammo. Nel trasporto aereo, la convenzione di Montréal prevede 26 DSP per chilogrammo a partire dal 28 dicembre 2024. Per un pacco di 2 chilogrammi contenente merce del valore di 800 euro, il risarcimento legale si aggira intorno ai 20 euro nel trasporto su strada e ai 60 euro in quello aereo. La differenza rispetto al valore reale non è un caso limite, ma rappresenta la norma.

L'assicurazione ad valorem ovvia a questa discrepanza coprendo il valore dichiarato della spedizione e non il suo peso. Con Claisy, la copertura arriva fino a 100.000 euro per pacco, con un premio compreso tra lo 0,60% e lo 0,75% IVA esclusa e del valore dichiarato, senza costi minimi e decrescente in base al volume, con una gestione delle controversie entro 48-72 ore e l'integrazione con le principali piattaforme e-commerce e con le vostre API.

Ciò che l'assicurazione non farà mai al posto vostro

È meglio dirlo chiaramente: un sequestro, una confisca o una distruzione disposti da un’autorità pubblica costituiscono un’esclusione standard delle polizze assicurative di trasporto, sia da noi che presso i nostri colleghi. Un pacco bloccato perché il prodotto è non conforme, proibito o dichiarato in modo errato non rientra nell’ambito dell’assicurazione, ma in quello della conformità. La riforma del 2026 aumenta proprio la probabilità che si verifichino eventi di questo tipo. L’assicurazione protegge il valore della merce durante il trasporto, ma non compensa eventuali carenze nella documentazione.

Il vostro piano d'azione entro il 1° novembre 2026

Sei progetti, di cui tre da avviare immediatamente e tre da programmare per il quarto trimestre.

Piano d'azione in 6 fasi da attuare entro il 1° novembre 2026
1Mappare i flussi extra-UE

Identificate i flussi interessati dal forfait di 3 €: vendite a distanza di beni importati, con valore intrinseco pari o inferiore a 150 €, venditore con sede al di fuori dell’UE. I vostri flussi B2B e le vostre spedizioni di valore superiore a 150 € rimangono soggetti al regime doganale tradizionale.

Immediato
2Migliorare l'affidabilità dei dati di prodotto

Il forfait viene calcolato in base alla categoria tariffaria. Un catalogo classificato in modo errato moltiplica il numero di righe e quindi il costo. Verificate i vostri codici SH a 6 cifre, le descrizioni commerciali e le origini dichiarate, articolo per articolo.

Immediato
3Ricalcola il costo di consegna

Includete il forfait, l’IVA all’importazione, le spese di sdoganamento del vostro corriere e, a partire da novembre, il canone europeo. Su un carrello con valore unitario basso, l’onere complessivo può superare il margine lordo.

T4 2026
4Chiarire chi paga nelle vostre Condizioni generali di vendita

Incoterm, indicazione di dazi e tasse al momento del pagamento, eventuale rifatturazione: se il cliente scopre l’addebito al momento della consegna, si genera un rifiuto del pacco e una controversia. Allineare le Condizioni Generali di Vendita, la pagina dedicata alla consegna e le e-mail transazionali.

T4 2026
5Allineamento tra valore in dogana e valore assicurato

La fattura commerciale, la dichiarazione doganale e la dichiarazione di valore all'assicuratore devono riportare lo stesso importo. Un valore dichiarato in dogana inferiore limita automaticamente l'indennizzo in caso di smarrimento o danneggiamento.

Immediato
6Preparare la linea di costo di novembre

L'importo del canone europeo sarà stabilito dalla Commissione prima della sua applicazione. Inserite fin da ora la voce nel vostro strumento di calcolo dei costi a consegna, con un valore configurabile, anziché farlo in fretta e furia alla fine di ottobre.

Prima del 1° novembre 2026

Riforma doganale dell’UE 2026: le vostre domande

📦 La tariffa di 3 € si applica per pacco o per articolo?

Per categoria di articolo, e non per pacco. La tariffa forfettaria viene applicata su ciascuna voce tariffaria distinta contenuta nella spedizione. Un pacco contenente una camicia e un paio di pantaloni, che rientrano in due categorie diverse, è quindi soggetto a 6 € di dazi. Un pacco con cinque categorie distinte è soggetto a 15 €. È la composizione del carrello, e non il suo valore, a determinare l'importo da pagare.

🇪🇺 Le mie spedizioni B2B e intra-UE sono interessate da questa misura?

No. La tariffa forfettaria di 3 € si applica alle vendite a distanza di beni importati da un paese terzo, il cui valore intrinseco sia inferiore o pari a 150 €. Le spedizioni B2B e quelle di valore superiore a 150 € continuano a essere soggette alla tariffa doganale tradizionale, a seconda della loro classificazione e della loro origine. I flussi intra-UE non costituiscono importazioni e non sono quindi interessati da questa misura.

💶 Quanto costerà il canone europeo a partire dal 1° novembre 2026?

L'importo non è ancora ufficiale. La Commissione europea deve stabilirlo prima che gli Stati membri inizino ad applicarlo, sulla base dei costi minimi sostenuti dalle autorità doganali per il trattamento delle merci. Sulla stampa specializzata circola una cifra dell'ordine di 2 €, ma finora nessun testo l'ha confermata. Prevedete una voce di costo configurabile piuttosto che un importo fisso.

🏛️ Chi è responsabile: il venditore, la piattaforma o il cliente?

Il nuovo codice doganale dell'Unione, approvato dal Consiglio il 3 settembre 2026, designa le piattaforme di vendita online con sede al di fuori dell'UE come importatori delle merci che vendono nell'Unione. Sono queste, e non il consumatore finale, a essere responsabili delle formalità e del pagamento dei dazi. In caso di violazione grave, le sanzioni possono arrivare fino al 6% del valore annuo delle importazioni dell’impresa.

🇫🇷 La tassa francese di 2 € sui piccoli pacchi è ancora in vigore?

No. L’imposta nazionale sui piccoli pacchi è stata applicata dal 1° marzo al 30 giugno 2026, per poi essere sospesa a partire dal 1° luglio 2026 con l’entrata in vigore del dazio doganale europeo. Le spese amministrative nazionali introdotte in Italia e in Romania il 1° gennaio 2026 sono destinate a essere assorbite dal sistema unico europeo.

🛃 Si ha diritto a un risarcimento se un pacco viene sequestrato o distrutto dalla dogana?

No. Il sequestro, la confisca o la distruzione da parte di un’autorità pubblica costituiscono un’esclusione standard delle polizze assicurative di trasporto, sia presso Claisy che altrove. Questo rischio rientra nell’ambito della conformità documentale, non in quello assicurativo. L’assicurazione ad valorem copre la perdita, il “ rubato ” e i danni verificatisi durante il trasporto, alle condizioni previste dal contratto.

🧾 Posso dichiarare un valore inferiore per ridurre i dazi?

Si tratta di un errore di calcolo su due fronti. Innanzitutto, la sottovalutazione è proprio una delle pratiche che la riforma intende sanzionare, e le incongruenze tra descrizione, codice doganale e prezzo danno luogo a controlli mirati. In secondo luogo, il risarcimento in caso di sinistro è limitato al valore da voi dichiarato. Risparmiare qualche euro di dazi per poi perdere diverse centinaia di euro di risarcimento non ha alcun senso dal punto di vista economico.

🇺🇸 E per le mie esportazioni verso gli Stati Uniti e il Regno Unito?

Si tratta di una tendenza globale. Gli Stati Uniti hanno sospeso la franchigia “de minimis” di 800 $ per tutti i paesi di origine a partire dal 29 agosto 2025; tale sospensione è stata inserita nella normativa doganale statunitense nel giugno 2026. Il Regno Unito ha annunciato l’abolizione della propria franchigia di 135 £, con entrata in vigore prevista al più tardi entro ottobre 2028. Ogni spedizione diventa un’operazione di importazione formale, con i relativi obblighi dichiarativi.

La riforma aumenta il valore in gioco per ogni pacco

Niente più operazioni manuali, niente più blocchi in dogana, niente più reindirizzamenti. Assicurate il valore reale delle vostre spedizioni invece di sottostare ai limiti di responsabilità previsti dalla legge per i vettori.

dallo 0,60 allo 0,75%IVA esclusa e del valore dichiarato
100.000 € dicopertura per collo
Da 48 a 72 oreper la risoluzione delle controversie

Fonti

  • Regolamento (UE) n. 2026/382 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009.
  • Consiglio dell'Unione europea, comunicato del 3 settembre 2026: Dogane dell'UE, il Consiglio dà il via libera a una riforma storica.
  • Consiglio dell'Unione europea, comunicati dell'11 febbraio 2026 e del 26 marzo 2026.
  • Rappresentanza in Francia della Commissione europea, nota del 1° luglio 2026 sulla tassa sui piccoli pacchi.
  • Service-public.fr e economie.gouv.fr, luglio 2026, e decreto n. 2026-589 del 3 luglio 2026.
  • Federal Register, Sospensione a tempo indeterminato dell'esenzione de minimis, norma in vigore dal 24 giugno 2026.
  • HM Revenue and Customs, Riforma del regime doganale applicabile alle importazioni di modesto valore nel Regno Unito, 13 luglio 2026.